Assegno di Inclusione (ADI) – Presentazione ai Servizi Sociali

A seguito dell’emanazione, in data 28.03.2024, della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si comunica che per le sole domande di ammissione al beneficio ADI pervenute all’INPS dal 18.12.2023 al 29.02.2024 ed acquisite dai Comuni, tramite l’apposita piattaforma telematica Ge.Pi, a fine gennaio 2024, è stato prorogato il termine dei 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), fissato dall’art. 4 c.4 del D.L. 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” – Assegno di Inclusione, per la presentazione presso i Servizi Sociali.
Ciò consentirà all’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, che detiene un numero elevato di domande, di poter calendarizzare in un tempo più ampio gli incontri.
Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.
Trova comunque applicazione la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione e, per le domande presentate dal 1° marzo 2024, l’applicazione delle disposizioni della nota INPS 105 del 2023 ove si stabilisce che “A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione del beneficio è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023”.