BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO

Cos’è

Il bonus elettrico per disagio fisico è uno sconto applicato sulle bollette dell’energia elettrica ed è riservato agli utilizzatori di apparecchiature elettromedicali. È stato introdotto con Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6/8/2008.

Il bonus elettrico per disagio fisico è cumulabile con i bonus elettrico, gas e acqua per disagio economico se ricorrono i requisiti economici previsti.

A chi si rivolge

Il bonus è riservato ai nuclei familiari in cui è presente un componente (titolare della fornitura o convivente) affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature medicali indispensabili per il mantenimento in vita.

L’elenco delle apparecchiature salvavita che danno diritto al bonus è stato individuato con Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 

Come fare

Per accedere al bonus per disagio fisico, è necessario presentare richiesta presso il Comune di residenza da parte del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato). L’agevolazione non è legata all’ISEE ed il suo ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati.

 

Cosa serve

Alla richiesta, da presentare all’Ufficio Politiche Sociali, devono essere allegati:

  • Istanza (modulo B – Disagio fisico);
  • copia del documento di identità in corso di validità dell’intestatario della fornitura;
  • certificazione ASL, nel caso di utenti per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (modulo Asl);
  • atto di delegase il richiedente delega altra persona alla presentazione della domanda;
  • documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali se diverso dall’intestatario della fornitura (da riportare sul modulo di richiesta).

In caso di variazione di residenza oppure nel caso in cui si debbano utilizzare nuove apparecchiature elettromedicali oppure aumentare il numero di ore giornaliere di utilizzo, si può chiedere un adeguamento dell’importo del bonus utilizzando il medesimo modulo di domanda ma barrando le apposite voci “variazione localizzazione” o “variazione apparecchiature“.

Per avere accesso al bonus, l’interessato, quindi, deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  • la situazione di grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;

 

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice pod (identificativo del punto di consegna dell’energia elettrica). È un codice alfanumerico composto da 14 caratteri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si passa ad un altro fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

 

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

 

Come si riceve il bonus

L’importo del bonus sociale per disagio fisico viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus sociale per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

 

Rinuncia

Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il richiedente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico.

Se il richiedente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

 

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